
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO I
All’interno della Giurisdizione di Roma, ogni accusa contro terzi prevede un
giusto ed equo processo, nella quale verranno dibattute sulla base di
testimonianze da parte di Accusa e Difesa le vicende del processo stesso. La
colpevolezza di un qualsiasi cittadino dell’Urbe può essere confermata solo
a Processo chiuso. La pena, decisa dalle cariche istituzionali decorrenti in
tale sede, sono stabilite in base al reato commesso e alla gravità dello
stesso.
ARTICOLO II
In casi
eccezionali, la condanna non viene data a colui il quale si è macchiato di
un crimine. I casi da citare sono 2:
a) Che
l’imputato abbia agito nel bene dello Stato e della Res Publica, dimostrando
in appello prove schiaccianti che testimonino il reale pericolo per Roma.
b)
Che
l’imputato, in base a prove certe, venga ritenuto incapace di intendere e di
volere al momento del crimine.
ARTICOLO III
In taluni casi è possibile che l’Imperatore stesso provveda di persona a
revocare una data pena, appurato l’effettiva
conversione morale del condannato. Il giudizio è
puramente a discapito dell’Imperatore che si avvale di tale scelta.
ARTICOLO IV
Nel caso un dato reato non figuri nel suddetto Codice Penale di Roma,
qualora il Prefetto della Giustizia
ravvisi comunque l’intenzionalità e l’efferatezza di tale reato, potrà
predisporre in maniera temporanea di
poteri in grado di poter condannare ugualmente l’imputato, raggirando il
Codice.
ARTICOLO V
Ogni cittadino ha diritto ad un regolare processo, fatto salvo per i casi di
flagranza. In quest’ultimo caso, le guardie che ravviseranno inadempienze
del cittadino ad ogni sorta di legge presente nell’Urbe, potranno dar
notizia di ciò al Prefetto del Pretorio e della Giustizia, che dovranno
stipulare una giusta pena per il cittadino. Non verranno altresì tollerati
abusi di potere da parte di una guardia, che deve prefiggersi dunque come
esempio primo del rispetto delle leggi.
TIPOLOGIE DI REATO
SEZIONE I
REATI CONTRO LA RES PUBLICA
ARTICOLO VI
Chiunque attenti, con ogni mezzo, ad una qualsiasi figura di rilievo della
Res Publica, sia esso un Prefetto o l’Imperatore stesso, verrà punito con
una reclusione di 3 mesi, e nei casi più gravi, alla condanna a morte.
ARTICOLO VII
Qualunque associazione costituita, considerata eversiva contro La Res Publica
ed i suoi funzionari, verrà sanzionata con lo scioglimento della stessa e
la pena ad ogni suo membro di 30 giorni di reclusione, o nei casi peggiori,
la condanna a morte..
ARTICOLO VIII
Chiunque leda verbalmente la figura dell’Imperatore, o di un qualsiasi
Prefetto, senza valida giustificazione, verrà punito a seconda della gravità
con rispettivamente 25 fustigazioni o 5 giorni di reclusione.
SEZIONE II
REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELL’URBE
ARTICOLO IX
Chiunque abusi del potere a lui conferito dalle alte cariche dello Stato per
interessi propri, e in casi peggiori, ai danni dello Stato stesso, sarà
punito rispettivamente con una multa di 5000 sesterzi o di una settimana di
reclusione.
ARTICOLO X
L’istigazione alla corruzione è punita con una multa di 2000 Sesterzi nei
casi di lieve rilevanza. Nel caso in cui il fenomeno risulti di gravità
maggiore, la pena consta di una reclusione fino a 3 giorni. La rilevazione
della gravità del caso spetta esclusivamente al giudice interessato al caso.
ARTICOLO XI
Chiunque possa in qualche modo ledere la credibilità di un dato corpo
mestierante o amministrativo, rivelandone al pubblico segreti, è punito con
15 fustigazioni o 2 giorni di reclusione.
ARTICOLO XII
Chiunque
offendi pubblicamente, oppure via missiva, una guardia pretoriana in
servizio, è punito con 15 fustigazioni o una reclusione di 3 giorni, a
seconda della gravità. Chi inoltre reca disturbo o intralcio ad una
qualsiasi funzione pubblica dello Stato, è tenuto a sborsare una multa di
2000 Sesterzi ed una reclusione di 5 giorni.
ARTICOLO XIII
Chiunque non osservi con scrupolosità un qualsiasi editto imperiale sarà
punito con una pena a discrezione del giudice interessato alla Causa, visto
la specificità di ogni caso.
ARTICOLO XIV
Qualunque denuncia effettuata a danni di terzi che non abbiano prove minime
necessarie per l’avviamento di un regolare Processo, verrà punita con una
multa di 1000 Sesterzi. Nel caso specifico
della denuncia di una missiva, ogni abuso di tale mezzo sarà punito con una
multa di sesterzi 200.
ARTICOLO XV
Chiunque, durante un processo, faccia falsa testimonianza, verrà punito con
5 giorni di reclusione.
SEZIONE III
REATI CONTRO IL POPOLO, LA FAMIGLIA, LA PERSONA
ARTICOLO XVI
Chiunque istighi il popolo con false e tendenziose parole alla violenza,
sarà punito con la reclusione fino a 30 giorni. Nel caso specifico di una
rissa, chiunque partecipi attivamente verrà multato di sesterzi 300, mentre
il responsabile verrà punito fino ad un massimo di giorni 5 di reclusione.
ARTICOLO XVII
L’aggressione ad un cittadino romano comporta, indistintamente dal fatto,
una reclusione di massimo giorni 5. Inoltre, chiunque attacchi alle spalle
un qualsiasi cittadino o straniero, con lo scopo premeditato di uccidere o
di attentare comunque alla vita della vittima, verrà punito con una
reclusione fino a giorni 30. Nel caso non vi sia premeditazione nel gesto,
la pena da scontare in carcere scende fino a giorni 15.
ARTICOLO XVIII
Il Matrimonio a Roma è sacro, in quanto benedetto dall’Imperatore e da
Giunone, Madre degli Dei. Chiunque destabilizzi questo rapporto con rapporti
extra-matrimoniali, verrà punito con una multa di 8000 Sesterzi come
risarcimento e lo scioglimento del sodalizio matrimoniale.
ARTICOLO XIX
La truffa a terzi è punita con la restituzione alla vittima del triplo della
somma percepita, e nei casi più gravi, con un’ulteriore pena, a discrezione
del Giudice.
ARTICOLO XX
La
detenzione di qualsiasi arma, per scopi offensivi, è consentita solo all'interno dell'Anfiteatro
Flavio, dell'Arena del Ginnasio, e all'interno della foresta (Esclusa la
locanda). Qualora venissero ravvisate infrazioni di tale articolo, il
soggetto reo verrà punito con 10 fustigazioni. In caso di reiterazione di
reato, le fustigazioni verranno raddoppiate.
ARTICOLO XXI
L’uso dell’OFF e dei riferimenti al reale, soprattutto nelle chat, è
assolutamente proibito. Chiunque ne faccia uso, verrà dapprima gentilmente
richiamato da una guardia pretoriana. Se la data persona dovesse invece
insistere nella divulgazione di un linguaggio non consono, verrà punito
inizialmente con una multa, in attesa di una decisione da parte del giudice,
o del Prefetto della Giustizia.