PRINCIPI GENERALI

 

ARTICOLO I

All’interno della Giurisdizione di Roma, ogni accusa contro terzi prevede un giusto ed equo processo, nella quale verranno dibattute sulla base di testimonianze da parte di Accusa e Difesa le vicende del processo stesso. La colpevolezza di un qualsiasi cittadino dell’Urbe può essere confermata solo a Processo chiuso. La pena, decisa dalle cariche istituzionali decorrenti in tale sede, sono stabilite in base al reato commesso e alla gravità dello stesso.

 

ARTICOLO II

In casi eccezionali, la condanna non viene data a colui il quale si è macchiato di un crimine. I casi da citare sono 2:
a)   Che l’imputato abbia agito nel bene dello Stato e della Res Publica, dimostrando in appello prove schiaccianti che testimonino il reale pericolo per Roma.

b)   Che l’imputato, in base a prove certe, venga ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del crimine.

 

ARTICOLO III

      In taluni casi è possibile che l’Imperatore stesso provveda di persona a revocare una data pena, appurato l’effettiva
      conversione morale del condannato. Il giudizio è puramente a discapito dell’Imperatore che si avvale di tale scelta.

 

ARTICOLO IV

                                    Nel caso un dato reato non figuri nel suddetto Codice Penale di Roma, qualora il Prefetto della Giustizia
                                      ravvisi comunque l’intenzionalità e l’efferatezza di tale reato, potrà predisporre in maniera temporanea di
                                         poteri in grado di poter condannare ugualmente l’imputato, raggirando il Codice.

 

ARTICOLO V

                                                                           Ogni cittadino ha diritto ad un regolare processo, fatto salvo per i casi di flagranza. In quest’ultimo caso, le guardie che ravviseranno inadempienze del cittadino ad ogni sorta di legge presente nell’Urbe, potranno dar notizia di ciò al Prefetto del Pretorio e della Giustizia, che dovranno stipulare una giusta pena per il cittadino. Non verranno altresì tollerati abusi di potere da parte di una guardia, che deve prefiggersi dunque come esempio primo del rispetto delle leggi.

 

TIPOLOGIE DI REATO

 

SEZIONE I          REATI CONTRO LA RES PUBLICA

ARTICOLO VI

Chiunque attenti, con ogni mezzo, ad una qualsiasi figura di rilievo della Res Publica, sia esso un Prefetto o l’Imperatore stesso, verrà punito con una reclusione di 3 mesi, e nei casi più gravi, alla condanna a morte.

 

ARTICOLO VII

Qualunque associazione costituita, considerata eversiva contro La Res Publica ed i suoi funzionari, verrà sanzionata con lo scioglimento della stessa e la pena ad ogni suo membro di 30 giorni di reclusione, o nei casi peggiori, la condanna a morte..

 

ARTICOLO VIII

Chiunque leda verbalmente la figura dell’Imperatore, o di un qualsiasi Prefetto, senza valida giustificazione, verrà punito a seconda della gravità con rispettivamente 25 fustigazioni o 5 giorni di reclusione.

 

SEZIONE II         REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELL’URBE

 

ARTICOLO IX

Chiunque abusi del potere a lui conferito dalle alte cariche dello Stato per interessi propri, e in casi peggiori, ai danni dello Stato stesso, sarà punito rispettivamente con una multa di 5000 sesterzi o di una settimana di reclusione.

 

ARTICOLO X

L’istigazione alla corruzione è punita con una multa di 2000 Sesterzi nei casi di lieve rilevanza. Nel caso in cui il fenomeno risulti di gravità maggiore, la pena consta di una reclusione fino a 3 giorni. La rilevazione della gravità del caso spetta esclusivamente al giudice interessato al caso.

 

ARTICOLO XI

Chiunque possa in qualche modo ledere la credibilità di un dato corpo mestierante o amministrativo, rivelandone al pubblico segreti, è punito con 15 fustigazioni o 2 giorni di reclusione.

 

ARTICOLO XII

Chiunque offendi pubblicamente, oppure via missiva, una guardia pretoriana in servizio, è punito con 15 fustigazioni o una reclusione di 3 giorni, a seconda della gravità. Chi inoltre reca disturbo o intralcio ad una qualsiasi funzione pubblica dello Stato, è tenuto a sborsare una multa di 2000 Sesterzi ed una reclusione di 5 giorni.

 

ARTICOLO XIII

Chiunque non osservi con scrupolosità un qualsiasi editto imperiale sarà punito con una pena a discrezione del giudice interessato alla Causa, visto la specificità di ogni caso.

 

ARTICOLO XIV

Qualunque denuncia effettuata a danni di terzi che non abbiano prove minime necessarie per l’avviamento di un regolare Processo, verrà punita con una multa di 1000 Sesterzi. Nel caso specifico della denuncia di una missiva, ogni abuso di tale mezzo sarà punito con una multa di sesterzi 200.

 

ARTICOLO XV

Chiunque, durante un processo, faccia falsa testimonianza, verrà punito con 5 giorni di reclusione.

 

SEZIONE III        REATI CONTRO IL POPOLO, LA FAMIGLIA, LA PERSONA

 

ARTICOLO XVI

Chiunque istighi il popolo con false e tendenziose parole alla violenza, sarà punito con la reclusione fino a 30 giorni. Nel caso specifico di una rissa, chiunque partecipi attivamente verrà multato di sesterzi 300, mentre il responsabile verrà punito fino ad un massimo di giorni 5 di reclusione.

 

ARTICOLO XVII

L’aggressione ad un cittadino romano comporta, indistintamente dal fatto, una reclusione di massimo giorni 5. Inoltre, chiunque attacchi alle spalle un qualsiasi cittadino o straniero, con lo scopo premeditato di uccidere o di attentare comunque alla vita della vittima, verrà punito con una reclusione fino a giorni 30. Nel caso non vi sia premeditazione nel gesto, la pena da scontare in carcere scende fino a giorni 15.

 

ARTICOLO XVIII

Il Matrimonio a Roma è sacro, in quanto benedetto dall’Imperatore e da Giunone, Madre degli Dei. Chiunque destabilizzi questo rapporto con rapporti extra-matrimoniali, verrà punito con una multa di 8000 Sesterzi come risarcimento e lo scioglimento del sodalizio matrimoniale.

 

ARTICOLO XIX

La truffa a terzi è punita con la restituzione alla vittima del triplo della somma percepita, e nei casi più gravi, con un’ulteriore pena, a discrezione del Giudice.

 

ARTICOLO XX

La detenzione di qualsiasi arma, per scopi offensivi, è consentita solo all'interno dell'Anfiteatro Flavio, dell'Arena del Ginnasio, e all'interno della foresta (Esclusa la locanda). Qualora venissero ravvisate infrazioni di tale articolo, il soggetto reo verrà punito con 10 fustigazioni. In caso di reiterazione di reato, le fustigazioni verranno raddoppiate.

 

ARTICOLO XXI

L’uso dell’OFF e dei riferimenti al reale, soprattutto nelle chat, è assolutamente proibito. Chiunque ne faccia uso, verrà dapprima gentilmente richiamato da una guardia pretoriana. Se la data persona dovesse invece insistere nella divulgazione di un linguaggio non consono, verrà punito inizialmente con una multa, in attesa di una decisione da parte del giudice, o del Prefetto della Giustizia.

 

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